TRIBUNALE DI BARI
IL GIUDICE DESIGNATO
Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 13.3.2003 da (omissis), avente ad oggetto la domanda di cancellazione del provvedimento di fermo di veicoli a motore disposto presso il P.R.A. dalla SESIT s.p.a., in forza di un presunto debito di complessivi euro 136,34, oltre accessori, portato da alcune cartelle esattoriali;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che, potendosi prima facie apprezzare tanto la giurisdizione del giudice ordinario adito quanto il fumus boni juris del ricorso (sotto i profili, specificamente dedotti, della carenza assoluta di potere in capo all’ente concessionario nel disporre il “fermo” nonché della non assoggettabilità ad esecuzione dei veicoli in questione, in quanto strumentali all’attività professionale medica della ricorrente), vi sia, allo stato, il pericolo concreto che, nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, l’istante subisca pregiudizio grave ed irreparabile connesso alla impossibilità di lecitamente disporre e fare uso dei beni sottoposti al vincolo speciale, siccome coessenziali sia al soddisfacimento sia di basilari esigenze di vita, sia all’esercizio della professione;
rilevato che le considerazioni suesposte valgono altresì a configurare il pregiudizio all’attuazione del provvedimento cautelare che potrebbe derivare dalla preventiva costituzione del contraddittorio e dai tempi tecnici minimi a ciò necessari;
applicati gli artt. 700 e 669 sexies co. 2 c.p.c.;
ORDINA
Al Conservatore del P.R.A. di Bari di procedere immediatamente e, comunque, non oltre il giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento a cura della parte interessata, alla cancellazione del fermo iscritto sui seguenti veicoli di proprietà di… (omissis):
- motociclo Piaggio Liberty 125 tg (omissis),
- autovettura Alfa Romeo 156 1.9 JTD tg. (omissis),
a spese della SESIT s.p.a.;
FISSA
L’udienza del (omissis) ore 10,00, per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, disponendo la notifica, a cura dell’istante, alla controparte, entro il… (omissis).
Bari, 17.03.2003
Il Giudice Dr. Antonio Ruffino
Il dott. Ruffino ha così accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla malcapitata cittadina, che aveva subito il fermo di un motociclo 125 e di un’auto Alfa 156 a fronte di un presunto debito di poco più di euro 300.
Il Tribunale di Bari ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sotto i profili della “carenza assoluta di potere in capo all’ente concessionario nel disporre il “fermo” nonché della non assoggettabilità ad esecuzione dei veicoli in questione, in quanto strumentali all’attività professionale medica della ricorrente”.
Il periculum in mora è stato invece individuato con riferimento alla “impossibilità di lecitamente disporre e fare uso dei beni sottoposti al vincolo speciale, siccome coessenziali sia al soddisfacimento sia di basilari esigenze di vita, sia all’esercizio della professione”.
Viene così scritta una nuova (e significativa pagina) nella delicatissima vicenda dei fermi amministrativi, che ha creato non pochi allarmi tra i cittadini per una certa disinvoltura da parte dei Concessionari per la Riscossione nel disporre il fermo di autovetture per crediti impositivi prescritti, o richiesti senza la previa notifica della cartella, o ancora per sovradimensionamento del fermo a fronte di somme di infimo valore.
Il dott. Ruffino, inoltre, ha risolto la dibattuta questione sulla giurisdizione affermando la sussistenza di quella dell’A.G.O. e, implicitamente, nell’accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c., ha ritenuto la natura cautelare, e non di atto di esecuzione, del provvedimento di fermo (in ciò uniformandosi a Tribunale di Catanzaro del 25 febbraio 2003).